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SEZIONE PROVINCIALE U I C I - Provincia di Salerno -

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PENSIONISTICA - LIMITE REDDITUALE - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

Si rende noto che sono state di recente pubblicate alcune sentenze di Corti di primo grado, delle quali la Presidenza Nazionale e' venuta in possesso grazie all'impegno delle strutture periferiche, che contengono una importante interpretazione estensiva in tema di concessione ai ciechi, totali e parziali, della pensione di cecita' civile. Tali sentenze stabiliscono, infatti, che contrariamente a quanto scaturisce dalla lettera della vigente normativa, in determinati casi un non vedente puo' continuare a beneficiare della prestazione pensionistica, anche se il suo reddito supera il tetto stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. Tale innovativa interpretazione trova il proprio fondamento, in particolare, nella sentenza n. 3814/2005 che la Corte di Cassazione ha emanato a Sezioni Unite in materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista. Infatti, la Cassazione, pur non affrontando nello specifico la materia qui considerata, ha in tale sede ritenuto che sia possibile la conservazione della pensione da parte di un soggetto cieco anche dopo l'inizio di una attivita' lavorativa, con connessa acquisizione di un reddito anche elevato, poiche' tale trattamento economico risponde alla specifica finalita' di inserire i soggetti non vedenti nelle attivita' produttive. Tale principio si basa sul disposto di due norme definite "specialissime e di stretta interpretazione": l'art. 8, comma 1-bis, del decreto legge 12.9.1983, n. 4631 (convertito in legge 12.11.1983, n. 638) e l'art. 68 della legge 30.4.1996, n. 1532. Per effetto del combinato disposto delle norme suddette, l'acquisizione da parte del cieco di una capacita' lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere ripristinata interamente. E questo perche' la finalita' specifica della provvidenza economica e' intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di una attivita' lavorativa (e del reddito connesso) consegua la perdita della pensione. Tale deroga in favore dei ciechi al generale divieto di cumulare la pensione di invalidita' con reddito da lavoro si spiega, secondo la Cassazione, anche con la necessita' di tutelare "l'affidamento riposto dal cittadino cieco nell'ammontare del beneficio previdenziale su cui egli ha costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti". Tale indirizzo interpretativo apre ovviamente la possibilita' per rivendicazioni da parte di tutti quei soggetti non vedenti che si trovino in condizioni analoghe a quelle considerate nelle sentenze citate, vale a dire abbiano iniziato una attivita' lavorativa in seguito alla quale si sono visti sospendere l'erogazione della pensione di cui gia' godevano. In tali casi si dovra' procedere a presentare all'INPS una domanda scritta per il reintegro del trattamento di pensione per cecita' civile, con conseguente liquidazione delle somme arretrate non riscosse, e, in caso di diniego (assai probabile), intentare una causa presso le autorita' giudiziarie competenti. A tale proposito si deve rimarcare che, nonostante la giurisprudenza appaia al momento orientata in senso favorevole a tale richiesta, in quanto la citata sentenza del 2005 e' stata emanata dalla Cassazione a Sezione Unite e, per il momento, rappresenta la decisione definitiva in materia da parte del supremo organo di giudizio, tale sentenza non e' stata pronunciata sull'argomento specifico del tetto reddituale delle pensioni per cecita' civile e, quindi, non si puo' escludere a priori che, come gia' avvenuto in passato, vi sia un cambio anche radicale nell'interpretazione delle norme che comporti la restituzione delle somme eventualmente accordate da una sentenza di primo grado. Data l'importanza dell'argomento, le strutture periferiche vorranno informare adeguatamente la base associativa, avendo cura di sottolineare le peculiarita' della situazione e ponendo in risalto le incertezze cui si puo' andare incontro durante un iter processuale in una materia cosi' complessa. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e, formulando i migliori auguri per le prossime festivita', si porgono i piu' cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE (Prof. Tommaso Daniele)

1 L'articolo a proposito della pensione di invalidit… spettante ai ciechi recita: "Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato". 2 L'articolo recita: "Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636 non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano una attivit… lavorativa" (l'art. 10 citato prevedeva la soppressione della pensione di invalidit… per riacquisto della capacit… di guadagno).

Scarica la Circolare 321/2009


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