VAI AL CONTENUTO DELLA PAGINA | VAI AL MENU PRINCIPALE

ONLUS
via Borgognona, 38 - 00187 Roma Tel 06.69.98.81 - Fax 06.67.86.815 - numero verde 800 682 682 - Part. I.V.A. 00989551007


SEZIONE PROVINCIALE U I C I - Provincia di Salerno -

VAI AL MENU PRINCIPALE

.

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Via dei Prefetti, 43 00187 - ROMA

OGGETTO: Sosta di veicoli al servizio di persone invalide - Sentenza Corte di Cassazione n. 21271/2009

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è intervenuta presso l'ANCI in merito alla questione del diritto riconosciuto ai veicoli al servizio di persone con disabilità, e muniti dell'apposito contrassegno speciale, di parcheggiare in uno stallo differente da quello ad essi riservato, anche se in zona tariffata, qualora quello risultasse occupato anche legittimamente. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costantemente pronunciato nel senso che le norme del Codice della Strada in tale materia sono intese a facilitare la mobilità dei disabili, per cui queste vanno interpretate ed applicate in loro favore. Conseguentemente, in base a tale principio, la persona disabile che non trova libero lo stallo riservato ne può occupare uno diverso e non è tenuta a pagare la tariffa oraria prevista per la generalità degli utenti (cfr. nota n. 0110142 del 3.12.2008). Tale interpretazione appare perfettamente coerente con la ratio della disciplina citata che, del resto, anima tutta la normativa volta a favorire l'integrazione delle persone disabili. In senso contrario si è invece pronunciata la Corte di Cassazione, la quale in una recente sentenza (la n. 21271 del 5.10.2009), discostandosi dal proprio precedente orientamento, ha affermato che, a norma dell'art. 7 del Codice della Strada, la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia, hanno il potere di fissare le regole da osservare per la sosta ed il parcheggio dei veicoli, imponendo eventualmente il pagamento di una tariffa per gli utenti. In base a tale norma alcuni Comuni, come ad esempio il Comune di Roma, hanno esplicitamente disposto la gratuità del parcheggio non soltanto nel caso in cui il veicolo al servizio dell'invalido occupi lo stallo riservato, ma anche nel caso in cui lo stesso, trovando occupato quello riservato, ne occupi uno diverso sito in zona tariffata. Altri Comuni, invece, non hanno previsto alcuna disposizione al riguardo o, peggio, hanno previsto nelle medesime circostanze l'obbligo del pagamento della tariffa oraria al pari di tutti gli altri utenti. Si è venuta, in tal modo, a crearsi una disparità di trattamento sul territorio nazionale, con pesante disagio di tutte quelle persone che soffrono di gravi disabilità, anche plurime, e che alle difficoltà di carattere deambulatorio spesso uniscono onerosi problemi di carattere economico. L'Unione ha richiesto all'ANCI di richiamare l'attenzione dei Sindaci di tutti i Comuni d'Italia sull'opportunità di prevedere in ogni caso la gratuità dei parcheggi per i veicoli al servizio di persone disabili, in applicazione dell'art. 7 del Codice della Strada, eliminando la sperequazione di trattamento attualmente esistente e garantendo a tutti i portatori di gravi minorazioni il diritto ad una mobilità autonoma ed indipendente. IL PRESIDENTE NAZIONALE (Prof. Tommaso Daniele)


Organizzazione | Documentazione | Servizi | Istituzioni | News e Web | Contattaci | visitatori dal 24 Ottobre 2009