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SEZIONE PROVINCIALE U I C I - Provincia di Salerno -

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CIRCOLARE N. 188

Pensionistica - Programma di verifiche straordinarie - Istruzioni operative INPS

Si informa che il giorno 16 luglio scorso si è tenuto un incontro presso la Direzione Centrale dell’INPS per discutere sul programma di visite di verifica straordinarie che, ai sensi dell’art. 2, comma 159, della legge 23 dicembre 2009, n.191, nonché dell’articolo 10, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prevederà in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 Nel corso dell’incontro è stato illustrato il flusso organizzativo e procedurale di attuazione del piano di verifiche straordinarie a partire dall’anno in corso, che si può sintetizzare come segue.

Le attività necessarie per l’attuazione del suddetto piano saranno gestite tramite una procedura informatizzata denominata INVER2010, che è strutturata con le funzionalità utili per gestire l’intero flusso di verifica, dalla lettera di richiesta della documentazione sanitaria e di convocazione a visita fino alla conferma o revoca della provvidenza ed è stata illustrata in un manuale operativo che verrà rilasciato a tute le sedi dell’Istituto contestualmente all’attivazione della procedura.

L’Istituto ha elaborato un campione di soggetti beneficiari di prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità civile da sottoporre a controllo, il quale comprenderà nominativi tratti dal casellario delle pensioni INPS alla data del 1° gennaio 2010 che risultano:

  • titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente al 1° aprile 2007
  • titolari di assegno mensile, di età compresa tra il quarantacinquesimo anno e il sessantesimo anno compiuto, la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007.

I controlli non riguarderanno, quindi, le prestazioni assistenziali destinate a cittadini ultrasessantacinquenni e saranno anche esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto Decreto.

Rimangono esclusi dal piano di verifiche la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono ai medesimi controlli secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.

Date le difficoltà incontrate nello svolgimento delle procedure di verifica del 2009, che hanno portato anche a notevoli disagi per qualche soggetto sottoposto a visita, le Direzioni regionali dell’Istituto avranno il compito di mettere in campo tutte le iniziative ritenute più opportune al fine di realizzare un rapporto sinergico con le ASL del territorio, volto a favorire la tempestiva messa a disposizione dell’Istituto, da parte delle ASL stesse, dei fascicoli sanitari dei soggetti selezionati per le verifiche.

In considerazione della delicatezza di tale aspetto della procedura (basti pensare che nello scorso anno la fornitura di fascicoli sanitari completi è avvenuta solo nell’8% dei casi), sono stati previsti espressamente contatti con le Associazioni di categoria dei disabili, affinché tramite le stesse possa essere effettuata una attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle categorie oggetto di verifica straordinaria, in ordine allo svolgimento dell’operazione e in particolare relativamente alla importanza della presentazione della documentazione sanitaria entro la data indicata nella lettera di richiesta dei documenti.

Le fasi delle operazioni di verifica saranno le seguenti

Richiesta documentazione sanitaria

La procedura INVER2010, con modalità centralizzata, invia alle Direzioni regionali le liste dei soggetti selezionati per le verifiche, raggruppati per ASL e Centro Medico-legale di competenza.

Le Direzioni regionali assicureranno il tempestivo inoltro delle liste alle ASL con l’indicazione dei Centri Medico-legali cui dovranno essere fatti pervenire i fascicoli sanitari dei soggetti.

La procedura informatizzata, sempre con modalità centralizzata, invia ai soggetti selezionati per la verifica straordinaria una lettera raccomandata con invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione, al Centro Medico-Legale INPS indicato nella comunicazione stessa, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere, al fine anche di escludere, se possibile, l’accertamento medico diretto.

A tale riguardo si sottolinea l’importanza dell’invio di tutta la documentazione sanitaria in possesso dell’interessato, sia rilasciata da strutture pubbliche che private, utile a comprovare la permanenza dello stato di cecità civile.

L’Istituto ha confermato che non ha alcun rilievo la data di emissione di tale documentazione che, come già avvenuto in passato per patologie stabilizzate, potrà anche essere risalente nel tempo senza per questo perdere di efficacia ai fini dell’accertamento da parte della Commissione di verifica.

Pertanto, non sarà necessario per gli interessati procedere alla richiesta di nuova documentazione e ogni richiesta in tal senso potrà essere contestata e segnalata agli uffici di questa Presidenza Nazionale che provvederanno agli opportuni contatti con la Direzione medico-legale INPS.

Attività della Commissione Medica

La documentazione che perverrà al Centro Medico-Legale verrà esaminata da apposita Commissione medica e, qualora la documentazione esaminata lo consenta, la Commissione potrà procedere immediatamente, senza procedere a convocazione a visita:

  • all’applicazione di quanto previsto dal DM 2 agosto 2007, escludendo il soggetto da ulteriori verifiche;
  • alla definizione agli atti dello stato invalidante, senza convocazione a visita diretta;
  • alla rettifica del verbale che ha dato luogo alla prestazione in essere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 (soprattutto in tema di false dichiarazioni e attestazioni da parte di esercenti professioni sanitarie).

Si ribadisce, pertanto, la assoluta importanza di provvedere all’invio della documentazione completa in proprio possesso, anche al fine di evitare eventuali aggravi della procedura di verifiche, con i conseguenti predibili disagi per gli interessati.

La procedura informatica convocherà in automatico, secondo un calendario stabilito centralmente, i soggetti da invitare a visita diretta che non vengono esclusi secondo i criteri sopra esposti.

In maniera analoga, nel caso in cui non sia stata inviata alcuna documentazione da parte dell’interessato, ovvero quella pervenuta risulti insufficiente, la procedura procederà in automatico alla convocazione a visita diretta.

Conseguentemente, ai titolari di prestazioni che devono essere sottoposti a visita diretta per la verifica verrà inviata una lettera di convocazione a visita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale saranno indicati:

  • il luogo di effettuazione della visita medica;
  • la data e l’ora della visita;
  • le avvertenze in ordine alla documentazione da portare in sede di visita e le azioni da porre in essere per la richiesta di visita domiciliare o, in caso di ricovero, presso la struttura di degenza;
  • i provvedimenti che l’Istituto assumerà a seguito di mancata presentazione alla visita medica.

Visite mediche

Le visite mediche di verifica sono effettuate presso il Centro Medico-Legale INPS territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato, secondo calendari gestiti centralmente.

La permanenza del possesso dei requisiti sanitari viene accertata dalla Commissione Medica Superiore (CMS), allo scopo articolata in Sottocommissioni Mediche decentrate presso le UOC/UOS territoriali INPS dove sono effettuate le visite mediche.

La Commissione medica è composta da due medici individuati dal Responsabile della UOC/UOS territoriale, di cui uno con funzione di Presidente; si ricorda che, in occasione della visita, il soggetto interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. L’impossibilità da parte del soggetto chiamato a visita ambulatoriale di recarsi presso il Centro Medico legale per sottoporsi alla verifica sarà giustificata unicamente nel caso di impedimento fisico, perché il soggetto si trova in condizione di intrasportabilità o perché in regime di ricovero; nel primo caso il soggetto dovrà far pervenire la richiesta di visita domiciliare, con certificazione medica adeguatamente motivata; nel secondo caso una certificazione rilasciata dalla relativa Direzione sanitaria, accompagnata da richiesta di visita presso la struttura stessa.

Fatte salve le situazioni di forza maggiore, le comunicazioni di cui sopra, dovranno pervenire al Centro medico legale non oltre i 7 giorni che precedono la data di convocazione a visita.

Ricorrendo tali situazioni, ferma restando, ove possibile, la data già fissata per la visita, la Commissione, previa comunicazione all’interessato, si recherà presso il suo domicilio o presso la struttura di degenza per l’espletamento della visita stessa.

Si ricorda che, come in passato, il rifiuto di sottoporsi a visita o l’assenza alla stessa, senza giustificato motivo, comporteranno la sospensione della prestazione, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di tale visita. Inoltre, la prestazione, decorsi 90 giorni dalla data della sospensione, verrà revocata, a partire dalla data della convocazione a visita alla quale il soggetto non si è sottoposto/presentato.

Peraltro, si rammenta anche che, nell’arco temporale dei novanta giorni che intercorrono tra la data di sospensione, conseguente alla mancata presentazione alla visita, e quella prevista per la revoca della prestazione, il cittadino può chiedere di essere sottoposto a visita direttamente alla Commissione Medica.

Assenza a visita senza comunicazioni preventive

Qualora risulti che il soggetto convocato sia assente alla visita e non sia pervenuta da parte sua alcuna comunicazione al CML, l’operatore dell’”Area assicurato pensionato” dell’INPS dovrà effettuare la verifica della regolarità del processo di spedizione e consegna della lettera di convocazione a visita Diversamente, se la raccomandata risulta regolarmente recapitata, anche per compiuta giacenza, l’operatore dovrà porre in essere le azioni necessarie per l’attivazione della procedura di sospensione della prestazione a decorrere dalla data della convocazione a visita I provvedimenti di sospensione delle prestazioni vengono gestiti direttamente dal centro.

Come già detto, la prestazione, decorsi 90 giorni dalla data della sospensione, viene revocata a partire dalla data della convocazione a visita alla quale il soggetto non si è sottoposto/presentato.

Dal momento che la normativa vigente prevede che nell’arco temporale dei novanta giorni che intercorrono tra la data di sospensione - conseguente alla mancata presentazione alla visita presso la Commissione Medica - e quella prevista per la revoca della prestazione, il cittadino può presentare la documentazione sanitaria e/o chiedere di essere sottoposto a visita direttamente alla Commissione Medica, la Commissione, sulla base dell’esame della documentazione presentata, potrà decidere se definire agli atti la pratica, senza necessità di procedere alla visita diretta; diversamente, convocherà a visita l’interessato, in una data ove possibile concordata.

La prestazione resterà comunque sospesa fino all’esito della verifica.

In occasione delle visite dirette, ulteriori accertamenti specialistici possono essere eccezionalmente richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio medico-legale; essi sono effettuati presso le strutture specialistiche interne dell’INPS o presso strutture esterne convenzionate.

Il verbale di accertamento sanitario deve essere definito entro 72 ore dallo svolgimento della visita e, in caso di accertamenti specialistici il verbale deve, comunque, essere definito entro e non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento della visita.

I provvedimenti che saranno adottati nel corso del procedimento di verifica verranno inviati con posta massiva agli interessati tramite le apposite funzionalità della procedura INVER 2010.

Con l’utilizzo delle funzionalità della stessa procedura, la Commissione Medica Superiore procede al monitoraggio di tutti i verbali ed è garante dell’omogeneità della procedura valutativa a livello nazionale, anche attraverso l’effettuazione diretta delle visite nei casi per i quali lo ritiene necessario.

Il testo completo delle istruzioni emanate dall’INPS è contenuto nella circolare n. 76 del 22.6.2010, consultabile al seguente indirizzo: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2022-06-2010.htm.

data l’importanza della materia in esame, si raccomanda di informare tutti i ciechi ed ipovedenti interessati dalla procedura di verifica e di riferire a questa Presidenza Nazionale ogni criticità, avendo cura di riportare i dati completi dei soggetti coinvolti, in modo da poter fornire alla Direzione medico – legale dell’Istituto e alla Commissione Medica Superiore (che ha espresso in tal senso uno specifico interesse) segnalazioni puntuali e complete, soprattutto nel caso si trovino coinvolti soggetti che dovrebbero essere esclusi di diritto (ciechi assoluti), ovvero soggetti con pluriminorazioni, o anche casi particolarmente complessi dal punto di vista della valutazione medico-legale.

Gli uffici della Presidenza Nazionale rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o richiesta di intervento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE (Prof. Tommaso Daniele)

Scarica la Circolare 188/2010


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